Premi di rendimento e maternità: una sentenza che fa legge
Le mamme che lavorano e devono allattare sanno bene quanto sia complicato, su tutti i fronti, riuscire a conciliare tutto. E spesso riuscire in questa impresa titanica quando al lavoro c’è qualcuno, magari proprio il capo, che ci fa mobbing. È recente però un caso giudiziario che sostiene che i permessi facoltativi presi sul lavoro per l’allattamento non costituiscono assenze ingiustificate e che quindi devono essere considerati con retribuzione piena, e dunque utili per ottenere i premi di rendimento.
Ma vediamo cosa è successo nel dettaglio.
La vicenda
A riportare la notizia è il sito La legge per tutti.it, che fa riferimento alla sentenza emanata dalla corte d’appello di Ancona.
Una donna dipendente di un ufficio bancario ha infatti chiesto un premio di rendimento per aver maturato 30 anni di servizio nella stessa azienda. Ma il datore di lavoro ha impugnato la cosa, sostenendo che i 30 anni non fossero effettivi, poiché la donna aveva usufruito del congedo di maternità.
La corte d’appello, però, ha riconosciuto il diritto della donna ad avere il suo premio di rendimento poiché tali permessi non vanno assolutamente considerati come assenze ingiustificate.
Un aiuto alle mamme che lavorano
In quanto sentenza, si pone come legge. E quindi tutte le donne che hanno usufruito del congedo facoltativo di maternità e dei permessi per l’allattamento possono equiparare il periodo interessato alle normali giornate lavorative, senza problema alcuno. È nel diritto della donna lavoratrice avere questo tipo di agevolazioni, che permettono alla mamma di allattare tranquillamente il bambino per le ore considerate dalla legge.
Chissà quanti datori di lavoro prenderanno atto di questa sentenza e agiranno in maniera diversa con le proprie collaboratrici!
E a voi, care amiche, è capitato di avere problemi al lavoro perché dovevate assentarvi – come nel vostro diritto – per allattare? Il datore di lavoro vi ha decurtato la paga? Raccontateci la vostra esperienza.
(fonte foto: pixabay.it)