Creare una famiglia nel 2020? Le misure a supporto dei genitori 

A cura di: Accompagnare la Genitorialità IMPRESA SOCIALE ONLUS e Sistema TATAPARK© – servizi di custodia per la prima e primissima infanzia

Salve, questo è il primo di una serie di articoli dedicati ai genitori e alla prima infanzia a cura di Accompagnare la Genitorialità IMPRESA SOCIALE ONLUS.

C’è chi pensa, forse a ragione, che questo non sia il momento migliore per pensare di mettere al mondo bambini e creare una famiglia. Non si può non considerare, però, che in moltissimi la pensano diversamente. Basta guardare i numerosissimi gruppi di genitori che proliferano sui social e che nascono con lo scopo di fare comunità; di sostenersi vicendevolmente e di scambiarsi esperienze sull’essere e diventare genitori.

In questo primo articolo ci occuperemo di argomenti che possono interessare tutti coloro che stanno per mettere su famiglia. Presentiamo, infatti, una mini guida sulle misure di base vigenti a favore della maternità e paternità (congedi; assegni e bonus) nonché di quelle che riguardano i bambini, specie se molto piccoli (bonus nido e babysitter;), disposizioni che possono aiutare e rendere sostenibile far famiglia nel 2020. Accenneremo infine ad altre misure in favore della famiglia proposte dalla legge finanziaria 2020 (adozioni e Fondi dedicati ai servizi per le famiglie).

Le agevolazioni e i contributi (bonus) possono essere raggruppati in tre grandi categorie: I) i periodi di congedo per paternità e maternità/adozione e affidamento; il congedo papà; i permessi di riposo (allattamento, etc.); II) il bonus alla nascita e gli assegni per maternità/paternità; III) i contribuiti e i rimborsi per fruire dei servizi per la prima infanzia o del babysitteraggio a domicilio.

CONGEDI E PERMESSI

In questo primo blocco presentiamo i benefici relativi al congedo obbligatorio e facoltativo, e le misure a la tutela della maternità/paternità (congedi per lavoratori autonomi, domestici, a domicilio) compresi i premessi orari per l’allattamento per i lavoratori dipendenti.

è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti del pubblico o del privato durante la gravidanza e il puerperio che spetta a:

  • lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
  • apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
  • disoccupate o sospese;
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici a domicilio;
  • lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità);
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS).

Il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto, salvo flessibilità, ovvero la possibilità riconosciuta alla lavoratrice di proseguire l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gestazione e di prolungare il periodo di congedo di maternità dopo il parto per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell’ottavo.

Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta l’interdizione anticipata dal lavoro su disposizione dell’Azienda sanitaria locale, se la gravidanza è a rischio, o della Direzione territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto il congedo dura in generale tre mesi (salvo flessibilità e recuperi) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva. Infine, l’intero periodo di interdizione prorogata dal lavoro disposto dalla Direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio) viene coperta dal congedo obbligatorio.

Dal 2019 è stata introdotta la possibilità per le madri di astenersi dal lavoro per i complessivi cinque mesi di congedo esclusivamente dopo il parto, previa certificazione medica di idoneità al lavoro dopo il settimo mese.

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità (FONTE: INPS).

A madri/padri lavoratori autonomi spetta un’indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità. L’indennità spetta alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne iscritte alla gestione INPS di riferimento, in regola con il versamento dei contributi anche nei mesi compresi nel periodo di maternità. L’indennità non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa autonoma. Anche in questo caso, l’indennità è riconosciuta due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi. Le garanzie per l’interdizione anticipata o prorogata dal lavoro sono previste anche per le lavoratrici autonome e per quelle domestiche. Durante i periodi indennizzabili a titolo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta (FONTE INPS).

IMPORTANTE: Il diritto al congedo obbligatorio e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

IMPORTANTE 2: In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità).

Il congedo parentale,

è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali. 

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti (anche ex IPSEMA), il congedo parentale spetta ai genitori naturali che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino. Il/la lavoratore/trice hanno la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale. Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n. 81, ha previsto infine la possibilità per il lavoratore di chiedere per una sola volta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell’orario non deve però superare il 50%.

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;
  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
  • nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile (FONTE: INPS) 

Per le madri lavoratrici autonome che desiderano usufruire del congedo parentale facoltativo è prevista un’indennità a tutela della maternità/paternità a condizione che le lavoratrici autonome abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Per le lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

In caso di adozione e affidamento sia nazionale che internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo tre mesi entro un anno dall’ingresso del minore nella famiglia.

Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.

L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso (FONTE: INPS).

IMPORTANTE: L’indennità di congedo parentale facoltativo non spetta ai genitori disoccupati o sospesi; ai genitori lavoratori domestici e ai genitori lavoratori a domicilio

Il congedo papà,

rientra, sia nelle forme obbligatorie a tutela della maternità/paternità, sia nelle forme di congedo facoltativo alternativo al congedo di maternità della madre, come vedremo in seguito.

Congedo obbligatorio paternoCon il messaggio 21 febbraio 2020, n. 679 l’INPS ha comunicato che la sua durata del per il 2020 è stata aumentata a sette giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione o affidamento nazionale/internazionale) del minore. Possono fruire dei predetti congedi i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2020.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Ai padri lavoratori dipendenti spettano

  • cinque giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019;
  • sette giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Congedo facoltativo paterno in alternativa alla madre. Per l’anno solare 2020, la legge di bilancio 2020 ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo del padre, condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno fruito dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione (FONTE:INPS).

spetta alle madri e ai padri lavoratori dipendenti per l’allattamento del bambino, anche se adottato o in affidamento, ed è pari alla retribuzione. Fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a due ore al giorno di riposo per allattamento, se l’orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a un’ora, se l’orario è inferiore a sei. I riposi per allattamento raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse (FONTE: INPS).

BONUS ALLA NASCITA E ASSEGNI DI MATERNITÀ E PATERNITÀ

Questo secondo blocco di misure riguarda i bonus e gli assegni destinati ai genitori per la nascita, adozione o affidamento di un bambino

altrimenti detta “Bonus mamma domani”. Si tratta di un contributo di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore corrisposto dall’INPS alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affido.

La prestazione riguarda uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del settimo mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  • adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento e in relazione ad ogni figlio nato, adottato o affidato e non concorre alla formazione del reddito (FONTE: INPS).

L’assegno di natalità,

detto anche Bonus Bebè, è una prestazione di natura economica erogata mensilmente dall’INPS a cui hanno diritto i genitori, in caso di nascita, adozione o affido preadottivo. Rispetto all’assegno di natalità delle leggi degli anni precedenti, ancora applicabili per gli eventi antecedenti al 2020, per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi del 2020 la prestazione viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro ed anche in assenza dell’indicatore ISEE.

L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2020. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese a partire dal mese di nascita fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo con il limite del compimento dei 18 anni di vita.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

La misura dell’assegno per i nati, adottati, e in affidamento preadottivo nel 2020 dipende dall’ISEE in corso di validità:

  • in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo); 
  • se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

IMPORTANTE – La maggiorazione del 20% viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti. Ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente: il figlio, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia, e convivente con il genitore richiedente. Diversamente, non si considerano né come “primi figli”, né come “figlio successivo al primo”, i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto la maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”.

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato (FONTE: INPS).

L’assegno di maternità di base,

anche detto “assegno di maternità dei comuni” è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’INPS nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo. Essa spetta, solo entro determinati limiti di reddito, a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali (FONTE. INPS).

L’assegno di maternità dello Stato,

è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS che spetta invece per lavoratori atipici e discontinui. L’assegno di maternità dello Stato spetta: alla madre, anche adottante; al padre, anche adottante; agli affidatari preadottivi; all’adottante non coniugato; al coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva; agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito (FONTE: INPS).

  • L’INPS, infine, indice annualmente per figli e orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA e dei dipendenti Gestione Fondo ex IPOST un concorso per l’erogazione di un contributo economico per la nascita di bambini (Bonus cicogna Fondo Assistenza)


BONUS ASILI NIDO E BABYSITTER

Quest’ultimo blocco di misure riguarda le agevolazioni per la frequenza di servizi per l’infanzia o per il babysitteraggio a domicilio concesse come contributo alle famiglie o come misura alternativa al congedo parentale.

I contributi erogati dall’INPS per le rette e per il babysitteraggio a domicilio rappresentano un incentivo per rendere più agevole la fruizione dei servizi per la prima infanzia. Il Sistema TATAPARK© – servizi di custodia per la prima e primissima infanzia, aiuta le famiglie fornendo loro un counseling specialistico per trovare il servizio adatto a loro, ottimizzando le risorse economiche e sociali di ogni nucleo familiare.

Il bonus asilo nido,

è un contributo corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti per far fronte a due distinte situazioni:

  • il pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto bonus asilo nido);
  • Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Questo indicatore prende in considerazione anche l’ISEE dei genitori non coniugati tra loro e non conviventi per stabilire se esso incida o meno sull’ ISEE complessivo del nucleo familiare del minorenne in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità).
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità)
  • ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).
  • In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

IMPORTANTE – Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Le istruzioni complete per la presentazione delle domande per l’anno 2020, sono contenute nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite. Non è più possibile, infine, richiedere il contributo baby-sitting o asili nido: alternative al congedo parentale.

ALTRE MISURE A FAVORE DELLA FAMIGLIA

La Legge di Bilancio 2020 prevede inoltre altre misure a favore della famiglia quali:

  • Nuovi finanziamenti statali per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia
  • il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, che prevede risorse pari a € 1 044 milioni per il 2021 e € 1 244 milioni annui dal 2022. Queste risorse potranno essere utilizzate per finanziare interventi di sostegno e valorizzazione della famiglia, il riordino e la sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.
  • Fondo adozioni internazionali. Vengono aumentati di 500 mila euro annui, dal 2020, le risorse del Fondo per sostenere le politiche sulle adozioni internazionali e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

[FONTE: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA]

Queste ultime misure si inseriscono in una più ampia strategia volta a permettere la conciliazione tra lavoro e famiglia di cui parleremo nei prossimi due articoli: “Tornare al lavoro dopo il parto: le difficoltà e le opportunità. Cosa chiedono le neo mamme al mondo del lavoro?” eE’ possibile conciliare la famiglia con il lavoro? Le modalità di previste dalla lg 53/2000.”, dedicati alla qualità di vita quotidiana dei genitori impegnati fuori casa per lavoro.

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