Care mamme, oggi parliamo di un argomento importante tutte coloro che stanno per diventare mamme, il congedo di maternità, per spiegare brevemente cos’è, come si chiede e chi ne ha diritto.
Il congedo di maternità è l’obbligo di astenersi dal lavoro quando si aspetta un bambino e subito dopo il parto e spetta a tutte le lavoratrici dipendenti e a progetto. Anche le libere professioniste iscritte alla Gestione Separata hanno il congedo di maternità ma è essenziale la loro astensione lavorativa per usufruire dell’indennità sostitutiva. Le lavoratrici autonome, invece, non sono obbligate ad interrompere il loro lavoro. L’astensione obbligatoria dura 5 mesi: da marzo del 2000, la futura mamma può decidere se stare a casa un mese prima del parto e quattro dopo, oppure due prima e tre dopo. Nel primo caso è necessaria tuttavia una certificazione medica che attesti la buona salute della donna in gravidanza. Se invece il ginecologo ritiene che le condizioni di lavoro (per l’ambiente o il tipo di mansioni svolte) o di salute della futura mamma (ad esempio per gravi complicazioni della gestazione, malattie preesistenti aggravate dalla gravidanza) possano mettere a rischio la gravidanza, il congedo può essere anticipato (nei casi di gravidanza a rischio si può astenersi dal lavoro fin dal primo mese).
Per quanto riguarda la retribuzione, ecco cosa succede: durante tutto il periodo di astensione obbligatoria la mamma continua a ricevere il medesimo stipendio, che in realtà è per l’80% a carico dell’Inps e (in quasi tutti i contratti collettivi nazionali) per il 20% a carico del datore di lavoro.
Cosa succede al termine del congedo obbligatorio? La neomamma può decidere di rientrare subito a lavorare oppure di usufruire della cosiddetta maternità facoltativa o congedo parentale. Nel primo caso la mamma tornerà al suo lavoro e al medesimo stipendio, ma fino al compimento del primo anno del bambino, potrà avvalersi dei riposi giornalieri per allattamento, ossia, in caso di lavoro full time, avrà diritto di assentarsi per due ore al giorno, in caso di part time per un’ora sola, senza alcuna riduzione dello stipendio mensile.
In alternativa, la neomamma potrà decidere di stare ancora a casa con il suo bambino, fino ad un massimo di sei mesi, utilizzabili anche frazionati, fino agli 8 anni del bambino. La retribuzione prevista per i congedi parentali è del 30% dello stipendio se il periodo di astensione facoltativa viene utilizzato fino al terzo compleanno del bambino, dopo non è prevista più alcuna retribuzione. Infine, nei primi 3 anni di vita del bambino la mamma può assentarsi senza limiti di tempo in caso di malattia del figlio. Dai 3 agli 8 anni i permessi per malattia del bambino sono invece limitati a 5 giorni all’anno. Si tratta comunque di permessi non retribuiti e necessitano sempre la presentazione di un certificato medico.
Come richiedere l’astensione obbligatoria e facoltativa? In entrambi i casi è necessario presentare all’Inps e al datore di lavoro una richiesta scritta compilando un apposito modulo, facilmente scaricabile dal sito dell’Inps, entro 15 giorni dalla data di inizio dell’astensione.
Una precisazione: tutti i periodi di congedo valgono per ciascun figlio, quindi in caso di parto gemellare bisogna moltiplicare tutto per il numero di bimbi nati!
(Fonte Immagine – soldi.nanopress.it)
3 Comments
ENRY
belli questi articoli sui diritti delle mamme…..ma il rientro??? nessuno pensa a come avviene il rientro? a me non sono servite tante leggi e tanti diritti, al rientro non avevo più la mia scrivania!!!! QUESTA E' L'ITALIA!!!!
Manu
Hai ragione, diritti diritti ma poi quando rientri al lavoro la tua scrivania e’ stata data a qc altro e nn solo se l’az e’ piccola al 99% allo scadere dell’anno di ETA del bambino ti ritrovi la lettera di licenziamento!!!!
Carmen
E vergonioso!!!! Io vengo dalla Romania dove il congedo di maternita' dura 2 anni alla richesta anche 3.